ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO

VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI (AQ)

STATUTO

Registrato all'Agenzia delle Entrate di L’Aquila il 5 ottobre 2006 - N° 2921 serie 3

 

Art.1

Costituzione, denominazione e sede

  1. L’Associazione Pro Loco di Villa Santa Lucia degli Abruzzi, costituita con atto pubblico in data 20 Gennaio 1984 n. 98.185 di repertorio Dott. Giovanni Bulferi, (notaio in Pescara e iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Teramo e Pescara), svolge la sua attività nel territorio del Comune di Villa Santa Lucia degli Abruzzi per una durata illimitata.

  2. La Pro Loco di Villa Santa Lucia degli Abruzzi è una associazione apartitica ed indipendente da qualsiasi ideologia.

  3. La Pro Loco di Villa Santa Lucia degli Abruzzi è un associazione su base volontaria di natura privatistica, senza fini di lucro, ma con rilevanza pubblica e finalità di promozione turistica e sociale, di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche. culturali, storiche ed enogastronomiche.

  4. La Pro Loco di Villa Santa Lucia degli Abruzzi. ha sede legale in Via Cesare Battisti, n° 3 -  CAP 67020 - Villa Santa Lucia degli Abruzzi.

  5. Con l’iscrizione all’Albo delle Associazioni Pro Loco della Provincia di l’Aquila la denominazione “Pro Loco di Villa Santa Lucia degli Abruzzi” viene riconosciuta e tutelata a norma di legge.

 

Art.2

Finalità

  1. La Pro Loco di Villa Santa Lucia degli Abruzzi  ha per scopo il soddisfacimento prevalente degli interessi turistici e sociali della collettività locale da realizzare in armonia con quella svolta dagli organi turistici a livello comunale, intercomunale, provinciale e regionale d’Abruzzo.

  2. In particolare la Pro Loco, autonomamente e/o in collaborazione con il Comune e altre associazioni ed Enti pubblici e privati, si propone di:

  1. riunire attorno a sé tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo turistico-culturale della località, senza limiti di partecipazione per i cittadini residenti e non nella località medesima;

  2. tutelare, con opportune iniziative che ne permettano la fruizione all’intera collettività, le bellezze naturali, panoramiche, artistiche e monumentali della località;

  3. svolgere una fattiva opera dì convinzione per rendere turisticamente accogliente il centro, attraverso:

  • il risanamento igienico-sanitario del tessuto urbano nella sua globalità;

  • l’abbellimento di piazze, giardini ed abitazioni anche con piante e fiori, nel rispetto scrupoloso ed attento delle linee urbanistiche ed architettoniche che costituiscono il patrimonio preesistente;

  • una razionale segnaletica di itinerari escursionistici ed un efficiente servizio di trasporti pubblici, da realizzare segnalando alla Regione, alle Province ed ai Comuni le eventuali carenze; l’allestimento di materiale di propaganda turistica, segnalando alla A.P.T.R. le eventuali deficienze al riguardo;

  1. promuovere:

  • l’istituzione ed il miglioramento di centri di ritrovo per ospiti;

  • l’apertura di punti di informazione e accoglienza ai turisti, anche con eventuale richiesta alla Regione di usare la denominazione IAT ai sensi della vigente normativa;

  • l’istituzione di un telefono pubblico;

  1. coadiuvare L’A.P.T.R. e gli Enti Pubblici a livello comunale, intercomunale, provinciale e regionale, nella promozione intesa a diffondere la conoscenza della zona e di tutte le località turistiche regionali;

  2. realizzare manifestazioni ed iniziative che possano esercitare un effettivo richiamo turistico, anche d’intesa ed in collaborazione con le Pro Loco facenti parte dello stesso comprensorio;

  3. organizzare e promuovere la costruzione, il miglioramento e la fruizione dell’attrezzatura ricettiva complementare (campeggi, ostelli della gioventù, villaggi turistici, case per ferie, aziende agrituristiche, residenze di campagna, rifugi alpini ed escursionistici, affittacamere, B&B, ecc.);

  4. sollecitare la costruzione ed il miglioramento dell’attrezzatura ricettiva di tipo alberghiero;

  5. diventare parte attiva dell’eventuale sistema turistico locale operante nel proprio territorio;

  6. presentare alla Regione, per l’eventuale finanziamento, particolari progetti di promozione, accoglienza e intrattenimento a livello locale o comprensoriale, da inserire nel programma turistico regionale, anche in forma associativa con enti pubblici, imprese, Pro Loco e altre associazioni costituite da giovani e da donne;

  7. sviluppare attività di carattere sociale;

  8. conservare, recuperare, promuovere e valorizzare i prodotti tipici locali, le tradizioni culturali ed artigianali, organizzando mostre, convegni, conferenze, premi, concerti, lotterie, sagre e ogni altra iniziativa idonea allo scopo;

  9. gestire circoli nell’ambito del Comune di Villa Santa Lucia degli Abruzzi.

  1. Per Il raggiungimento degli scopi sociali sono ammesse tutte le iniziative accessorie e connesse regolarmente deliberate dagli organi statutariamente competenti.

  2. Le attività elencate potranno essere svolte instaurando forme di collaborazione con enti pubblici e privati, anche stipulando apposite convenzioni.

 

Art.3

Soci

  1. L’attività dell’Associazione è assicurata prevalentemente con prestazioni personali, volontarie e gratuite degli associati.

  2. L’iscrizione alla Associazione è aperta a chiunque, in possesso di idonei requisiti morali e sociali, ne faccia richiesta mediante l’invio di domanda scritta rivolta al Consiglio Direttivo, che si dovrà pronunciare sull’accoglimento o meno entro il termine massimo di 30 giorni.

  3. La decisione di mancato accoglimento della richiesta di ammissione deve essere debitamente motivata ed avverso questa l’aspirante Socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

  4. Tale domanda vale come accettazione del presente Statuto e dei Regolamenti sociali.

  5. Il Socio è tenuto a versare l’importo stabilito per la quota sociale che, essendo destinata a finanziare l’attività dell’Associazione e non avendo pertanto alcuna finalità speculativa, non è trasmissibile a terzi e non è produttiva di alcun interesse o rivalutabilità monetaria, ma è trasmissibile a causa di morte.

  6. Sono Soci della Pro Loco tutti coloro che ne accettano lo statuto ed i regolamenti e sono in regola con i pagamenti sociali.

  7. Ad esclusione dei nuovi ammessi, che versano l’importo stabilito per la quota sociale al momento dell’accoglimento della domanda, tutti i Soci devono effettuare il versamento entro la data stabilita dal Consiglio Direttivo.

  8. Tutti i Soci, purché maggiorenni, al momento dell’Assemblea, hanno diritto di:

  1. votare per eleggere gli organi sociali;

  2. essere eletti alle cariche direttive;

  3. votare per l’approvazione e le modifiche del presente Statuto e dei Regolamenti;

  4. ricevere la tessera sociale;

  5. frequentare i locali di proprietà e/o di possesso dell’Associazione;

  6. ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;

  7. ottenere tutte le facilitazioni che comportano la qualifica di Socio di Pro Loco Unpli in occasione delle attività promosse e/o organizzate dalla Pro Loco se associata all’Unpli,

  1. I Soci hanno il dovere di:

  1. rispettare lo statuto ed i regolamenti della Pro Loco;

  2. versare la quota sociale;

  3. non operare in danno della Pro Loco.

  1. La qualità di Socio si perde:

  1. per dimissioni, presentate per iscritto entro il 31 dicembre dell’anno decorso;

  2. per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo allorché il socio abbia mancato all’onore ed ai doveri sociali

  3. per morosità, nel pagamento della quota sociale o di qualsiasi somma dovuta;

  4. per causa di morte.

  1. La radiazione per morosità deve essere pronunciata dal Consiglio Direttivo dopo la messa in mora del Socio inadempiente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, spedita non oltre il terzo mese dalla data di cui al comma 7 del presente articolo.

  2. Nella suddetta comunicazione deve concedersi il termine di giorni 15 al moroso per eliminare l’inadempienza.

  3. Contro il provvedimento di radiazione, l’interessato può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

  4. Entro 30 giorni dall’arrivo del ricorso, il Collegio deve pronunciarsi.

  5. E’ esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

 

Art.4

Organi dell’Associazione

  1. Organi della Pro Loco di Villa Santa Lucia degli Abruzzi sono:

  1. L’Assemblea dei Soci;

  2. Il Consiglio Direttivo;

  3. Il Presidente;

  4. Il Collegio dei Revisori dei Conti;

  5. Il Collegio dei Probiviri.

  1. Tutte le cariche sono gratuite.

  2. Le cariche di Presidente dei tre organi collegiali sono incompatibili con quelle politiche.

 

Art.5

Assemblea dei Soci

  1. L’Assemblea dei soci rappresenta la universalità degli associati, e le sue decisioni prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti gli iscritti.

  2. L’Assemblea ha il compito di dare le direttive generali per la realizzazione delle proprie finalità.

  3. La indizione assembleare deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo, che indica la sede, la data e l’ora, e ne fissa l’ordine del giorno. La convocazione spetta al Presidente o, in sua assenza, al Vice Presidente.

  4. Quando se ne ravvisi la necessità, l’Assemblea può essere richiesta in maniera scritta dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci da presentare al Consiglio Direttivo.

  5. La convocazione dell’Assemblea deve essere fatta almeno 7 giorni prima della data fissata:

  1. con lettera spedita ai soci;

  2. con comunicazione a mezzo fax o e-mail;

  3. mediante affissione dell’avviso nella sede sociale e/o nell’Albo Pretorio del Comune e/o con presa visione nel sito internet. In questo caso occorre che l’avviso raggiunga il socio anche telefonicamente.

  1. L’Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale dell’anno in corso ed hanno diritto di voto.

  2. Il diritto di voto è intrasmissibile, con conseguente divieto di deleghe. Nella elezione degli organi sociali i soci possono esprimere preferenze sino ad un massimo dei due terzi dei seggi da assegnare.

  3. L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. Le assemblee sia ordinarie che straordinarie sono presiedute dal Presidente della Pro Loco ( o in sua assenza dal Vice Presidente ), assistito dal Segretario. In caso di assenza di entrambi, l’Assemblea eleggerà tra i soci presenti il Presidente dell’Assemblea; allo stesso modo l’Assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario della Pro Loco.

  4. Spetta all’Assemblea ordinaria deliberare sul programma generale di attività, sul conto consuntivo, predisposto dal Consiglio e su eventuali proposte del Consiglio Direttivo o dei soci.

  5. Spetta, inoltre, all’Assemblea ordinaria la elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri. In tal caso l’Assemblea deve essere convocata almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato.

  6. L’Assemblea è considerata straordinaria soltanto quando si riunisce per deliberare sulle modifiche statutarie o regolamentari, sulla trasformazione o sullo scioglimento dell’Associazione.

  7. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte l’anno per le decisioni di sua competenza; entro il mese di dicembre per l’approvazione del bilancio di previsione e del programma generale di attività per l’anno successivo, ed entro il mese di marzo per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente.

  8. L’Assemblea ordinaria, è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da indirsi almeno un’ora dopo, qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto.

  9. L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti (gli astenuti non sono considerati votanti).

  10. Le modifiche statutarie e regolamentari sono adottate dall’Assemblea straordinaria.

  11. L’Assemblea straordinaria per le modifiche statutarie o regolamentari è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, da indirsi almeno un’ora dopo, con la presenza di almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto e comunque non inferiore a 10.

  12. L’Assemblea per lo scioglimento della Pro Loco è valida in prima convocazione con la presenza dei quattro quinti dei soci aventi diritto al voto; in seconda con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto.

  13. L’Assemblea delibera lo scioglimento della Pro Loco con il voto favorevole della maggioranza dei votanti (gli astenuti non sono considerati votanti).

  14. Delle riunioni assembleari deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell’associazione, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale su richiesta scritta e motivata da parte dei richiedenti.

 

Art.6

Consiglio Direttivo

  1.  Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari, da 5 a 15, stabilito dall’Assemblea prima delle votazioni, di membri eletti a votazione segreta dall’Assemblea stessa; essi durano  in carica quattro anni e sono rieleggibili. Sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità è eletto il più anziano di militanza.

  2. Possono essere invitati alle sedute del Consiglio, con parere consultivo, il Sindaco del Comune, esponenti di associazioni di volontariato o di associazioni di categoria nel    Campo turistico-culturale, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.

  3. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di membri effettivi, si procede alla loro surroga con i soci primi non eletti. Se non vi sono più soci da utilizzare per la    surrogazione procederà all’integrazione del Consiglio la prossima Assemblea a condizione che i Consiglieri originariamente eletti siano pari alla metà più uno. I Consiglieri cooptati durano in carica sino alla scadenza del quadriennio.

  4.  Solamente nel caso in cui la vacanza dei componenti del Consiglio Direttivo sia  contemporanea e riguardi la metà più uno dei membri, l’intero Consiglio Direttivo sarà   considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro trenta giorni dal verificarsi della  vacanza , convocare l’Assemblea elettiva per l’elezione di un nuovo Consiglio    Direttivo.

  5. Per la validità delle sedute occorre la presenza effettiva di almeno la metà dei consiglieri previsti; nella votazione, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

  6. Il Consiglio elegge nel suo seno, a votazione segreta, il Presidente e il vice-Presidente, ovvero con voto palese se stabilito all’unanimità.

  7. Il rinnovo delle cariche sociali deve essere comunicato all’UNPLI Abruzzo.

  8. Il Consiglio si raduna almeno quattro volte l’anno ed ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o dietro richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri.

  9. Il Consigliere che per tre sedute consecutive risulti, comunque, assente dalle sedute di Consiglio, senza gravi e giustificati motivi da produrre per iscritto, viene dichiarato decaduto e, quindi, surrogato.

  10. Sia la decadenza sia la surroga deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

  11. Spetta al Consiglio l’amministrazione del patrimonio sociale, la formazione e l’approvazione del bilancio preventivo e la formazione del bilancio consuntivo, composto dal conto economico e dal conto finanziario, che deve essere approvato dall’Assemblea e delibera l’entità della quota sociale annua, l’ammissione o l’esclusione dei soci, la decadenza o la surroga dei Consiglieri, Revisori e Probiviri; assume tutte le iniziative ritenute idonee per il raggiungimento delle finalità sociali, con tutte le facoltà che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate all’Assemblea dei soci. Predispone i regolamenti interni per l’organizzazione ed il funzionamento delle varie attività, ivi compresi quelli delle elezioni degli organi statutari.

  12.  Il Consiglio può decidere sui rimborsi delle spese sostenute e documentate, relativi alle attività statutarie.

  13. Delle riunioni di Consiglio deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale su richiesta scritta e motivata dei richiedenti.

 

Art.7

Presidente

  1. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo e può essere riconfermato.

  2. Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell’Associazione. Egli è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni, da banche, da privati rilasciandone quietanza liberatoria. Ha anche la facoltà di stare in giudizio, di nominare avvocati davanti a qualsiasi autorità giudiziaria, su conforme deliberazione del Consiglio Direttivo. Può anche effettuare compromessi, transazioni e conciliazioni.

  3. Nell’assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

  4. Qualora anche il Vice Presidente sia assente o impedito, le funzioni del Presidente sono svolte dal componente del Consiglio Direttivo con maggiore anzianità di carica e, qualora più componenti abbiano la medesima anzianità di carica, dal più anziano di età.

  5. Il Presidente, per esigenze di servizio può conferire deleghe per speciali materie e funzioni ad un componente del Consiglio Direttivo.

  6. Il Presidente, in caso di urgenza, può deliberare su argomenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica nella successiva riunione.

 

Art.8

Segretario – Tesoriere

  1. Il Segretario-Tesoriere viene nominato e revocato dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, anche fra i Soci. Se non è membro del Consiglio Direttivo non ha diritto di voto. Può essergli conferita dal Consiglio stesso una indennità annuale.

  2. Il Segretario-Tesoriere è tenuto all’osservanza delle formalità richieste dallo Statuto e dai Regolamenti, Redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, conserva l’archivio, gestisce la corrispondenza, tiene il Registro dei Soci, cura il regolare andamento amministrativo dell’Associazione per quanto riguarda le entrate e le spese cui provvede per mandato del Presidente raccoglie elementi per la formulazione dei bilanci che saranno a sua cura compilati.

  3. Svolge il servizio di tesoreria per le piccole spese di cui rende conto direttamente al Presidente.

 

Art.9

Amministrazione

  1. Le quote annuali dei Soci, i contributi della Regione, della Provincia odi altri Enti pubblici o privati, le rendite patrimoniali ibeni testamentari, ilasciti e le donazioni derivanti alla Pro Loco, costituiscono le entrate disponibili per provvedere al conseguimento degli scopi fissati dall’art. 2 in base ai bilanci preventivi annuali.

  2. L’elenco dei beni mobili di proprietà della Pro Loco deve essere trascritto in apposito registro degli inventari.

  3. I fondi occorrenti per l’ordinaria gestione devono essere depositati in conto corrente, presso istituti bancari o presso l’amministrazione postale, scelti dal Consiglio Direttivo.

  4. Tali conti sono intestati all’Associazione e con firma disgiunta del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario-Tesoriere.

  5. I mandati di pagamento devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario-Tesoriere.

  6. L’esercizio finanziario dell’Associazione Pro Loco inizia con il 1°gennaio e termina il 31 dicembre.

  7. Per la gestione sociale deve essere compilato un apposito bilancio annuale di previsione.

  8. Per le spese impreviste deve essere stanziato annualmente un apposito fondo a disposizione del Consiglio Direttivo che non deve superare il 50% delle quote associative alla data del 31 dicembre dell’anno decorso. Le utilizzazioni del fondo devono essere ratificate dall’Assemblea nella successiva riunione.

  9. Il bilancio preventivo con il programma annuale delle attività programmate, che l’Assemblea dei Soci deve approvare entro il mese di dicembre, deve essere depositato presso la segreteria della Pro Loco a disposizione dei Soci aventi diritto al voto non meno di 10 giorni prima della data fissata per la riunione della suddetta Assemblea.

  10. Il bilancio di previsione deve essere inviato alla Provincia di l’Aquila entro il 31 dicembre.

  11. Il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio chiuso al 31 dicembre di ciascun anno, unitamente alla relazione del Consiglio Direttivo ed a quella dei Revisori dei Conti, entro il 30 aprile deve essere inviato alla Provincia di l’Aquila. Esso deve avere le medesime forme di pubblicità previste al precedente comma 9.

  12. Eventuali avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

  13. E’ fatto divieto di distribuire fra gli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell’Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

Art.10

Vigilanza e Controlli

  1. L’Associazione deve agevolare l’azione di vigilanza dell’A.P.T.R. sulla rispondenza dei punti di informazione e accoglienza ai turisti che siano stati autorizzati ad usare la denominazione IAT, ai sensi dell’art. 2, lettera d) del presente Statuto e sulla conformità ai criteri che regolano la rete degli IAT.

  2. L’Associazione deve collaborare con la Regione o altri organi eventualmente competenti a predisporre specifici controlli sulla effettiva destinazione dei fondi erogati dagli stessi.

  3. L’Associazione deve agevolare la Provincia di l’Aquila nelle sue azioni di verifica della persistenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’albo provinciale delle Pro Loco.

 

Art.11

Collegio dei Revisori dei Conti

  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

  2. I cinque Revisori devono essere tutti eletti dall’Assemblea con votazione segreta. Saranno eletti i cinque soci che avranno ricevuto il maggior numero dei voti; i primi tre quali membri effettivi, gli altri due quali supplenti.

  3. Il Presidente viene eletto tra i membri effettivi, da tutti i componenti il Collegio.

  4. I Revisori effettivi e quelli supplenti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

  5. Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l’amministrazione dell’Associazione e accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture a norma di legge.

  6. Il Collegio deve altresì accertare ogni semestre la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale ricevuti in pegno, cauzione o custodia.

  7. I Revisori possono in ogni momento procedere ad atti di ispezione, secondo le competenze di cui ai commi precedenti.

  8. Il collegio dei revisori dei conti può chiedere notizie sull’andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

  9. Degli accertamenti eseguiti deve farsi annotazione nell’apposito libro.

  10. I revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

 

Art.12

Collegio dei Probiviri

  1. Ai sensi del presente articolo, i Soci sono obbligati a rimettere alle decisioni del Collegio dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie insorte fra di loro e con gli organi sociali.

  2. Il Collegio provvederà a stilare apposito verbale in cui saranno indicati l’oggetto della controversia, le tesi delle parti in causa ed il termine in cui il Collegio stesso delibererà in materia.

  3. Il Collegio dei Probiviri composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall’Assemblea fra persone competenti in materia, anche non soci.

  4. I componenti ed il Presidente del Collegio vengono eletti con le stesse modalità del secondo e terzo comma dell’art. 11.

  5. I Probiviri durano in carica quattro anni a partire dalla data di nomina e possono essere confermati nell’incarico.

  6. Essi deliberano secondo equità previo tentativo di conciliazione, regolando lo svolgimento dei giudizi nel modo che riterranno più opportuno, assegnando alle parti eventuali termini per la presentazione dei documenti e memorie difensive e per esporre le loro repliche ove non sia diversamente regolato dal presente Statuto.

  7. Le decisioni del Collegio dei Probiviri devono essere emesse entro trenta giorni dalla data in cui il Presidente del Collegio ha ricevuto il ricorso.

  8. Il Collegio dei Probiviri di una Pro Loco Unpli, prima dì pronunciarsi, può chiedere il parere dell’omologo Collegio dell’Unpli Abruzzo. La circostanza porta a 60 giorni entro cui il Collegio deve pronunciarsi dal ricevimento del ricorso.

  9. In ogni caso, le pronunce del Collegio dei Probiviri della Pro Loco sono definitive.

 

Art.13

Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale

  1. Sono soggetti alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale tutti i membri del Consiglio Direttivo.

  2. I membri del Consiglio Direttivo rispondono personalmente e solidalmente fra loro delle obbligazioni assunte verso terzi dalle persone che rappresentano l’Associazione nell’ambito del mandato loro conferito.

  3. E’ facoltà esclusiva dei soli membri del Consiglio Direttivo deliberare e stipulare contratti con terzi, indicando di norma come delegato il Presidente.

  4. E’ fatto obbligo, a coloro che agiscono in nome e per conto della Pro Loco di Villa Santa Lucia degli Abruzzi di attenersi scrupolosamente al mandato ricevuto per il compimento di un dato atto negoziale.

  5. La Pro Loco di Villa Santa Lucia degli Abruzzi. si assume nei confronti dell’Amministrazione finanziaria il debito per sanzioni conseguente a violazioni commesse dai rappresentanti dell’Associazione stessa nello svolgimento delle proprie funzioni e poteri.

  6. Tale assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo o colpa grave.

 

Art.14

Modifiche statutarie

  1. Le modifiche al presente Statuto devono essere proposte all’Assemblea con apposita delibera del Consiglio Direttivo, per iniziativa dello stesso o su richiesta di almeno due quinti dei Soci aventi diritto di voto.

  2. Per la validità dell’Assemblea straordinaria per le modifiche statutarie si applicano le norme di cui al comma 16 dell’art. 5.

  3. Delibera con la maggioranza di cui al comma 14 art. 5.

 

Art.15

Scioglimento e liquidazione

  1. Lo scioglimento della Pro Loco deve essere proposto all’Assemblea dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti.

  2. L’Assemblea per lo scioglimento della Pro Loco validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza dei quattro quinti dei Soci aventi diritto di voto.

  3. Delibera con la maggioranza dei 4/5 dei presenti.

  4. In sede di scioglimento e comunque di cessazione Assemblea ha l’obbligo di devolvere il patrimonio residuo ad altra associazione che operi a fini di utilità sociale.

  5. Il verbale dell’Assemblea che ha deliberato lo scioglimento dell’Associazione deve essere inviato, a cura del Segretario verbalizzante, alla Provincia di l’Aquila.

 

Art.16

Disposizioni finali

  1. La Pro Loco di Villa Santa Lucia degli Abruzzi  ha l’obbligo di comunicare entro il 31 dicembre alla Provincia di l’Aquila, al fine di permettere l’aggiornamento dell’Albo, il numero dei soci iscritti all’Associazione ed in regola con il pagamento delle quote sociali.

  2. La ProLoco, inoltre, dovrà trasmettere alla Provincia, di volta in volta, i verbali dell’Assemblea dei Soci concernenti il rinnovo degli Organi statutari e le deliberazioni del Consiglio Direttivo che riguardano l’eventuale surroga di Consiglieri decaduti, nonché comunicare tutte le altre variazioni verificatesi, comprese quelle statutarie.

  3. Se la Pro Loco aderisce aIl’U.N.P.L.I.(Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) per il tramite del Comitato Regionale Unpli Abruzzo, ha l’obbligo del rispetto dello Statuto e dei Regolamenti Unpli.

  4. Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si fa richiamo alle norme di legge in materia di associazioni non riconosciute contenute nel codice civile e alle norme in materia di associazioni senza scopo di lucro contenute nel Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e sue successive modificazioni ed integrazioni e alla normativa regionale in materia di Pro Loco e dì Turismo, nelle leggi nazionali e regionali relative alle Pro Loco in particolare la L.R. n. 30 del 18/08/2004, nonché alle norme e regolamenti dell’UNPLI nazionale e regionale.

 

 

IL SEGRETARIO

 

IL PRESIDENTE

(Marini Ernesto)

 

(Paluzzi Gabriella)